Il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato statuiscono sul procedimento di verifica di anomalia dell’offerta nella gara pubblica
La società assistita dall’Avv. D’Angelo ha partecipato alla gara d’appalto per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro della Regione Piemonte, risultando inizialmente prima in graduatoria. Tuttavia, a seguito di un primo procedimento di verifica di anomalia dell’offerta è stata esclusa dalla gara; all’esito dell’impugnativa di tale provvedimento il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sentenza n. 188 del 23 febbraio 2022 ha accolto il ricorso di questo Studio, annullando l’esclusione e imponendo un nuovo esame dell’offerta anomala della società assistita.
Il secondo procedimento di verifica di anomalia si è concluso positivamente per l’impresa assistita che, quindi, è risultata aggiudicataria dell’appalto. Tuttavia, la seconda classificata ha impugnato quest’ultima aggiudicazione dinanzi al TAR del Piemonte per presunte incongruenze nei criteri di calcolo del punteggio dell’offerta economica, nella rivalutazione della congruità dell’offerta ecc…
Il TAR con sentenza n. 472 del 18 maggio 202 questa volta ha accolto il ricorso della società classificatasi al secondo posto, disponendo una nuova verifica dell’offerta anomala della prima classificata.
La società prima classificata, per il tramite di questo Studio, ha quindi cautelativamente censurato la sentenza del TAR per diversi profili di illegittimità dinanzi al Consiglio di Stato, contestando quest’ultima sentenza di primo grado e sostenendo la correttezza della seconda valutazione sull’anomalia effettuata dalla commissione di gara; tuttavia, in pendenza del giudizio la commissione di gara della stazione appaltante effettuava sulla base delle indicazioni della predetta sentenza del TAR (impugnata) un terzo riesame dell’offerta anomala confermando l’aggiudicazione a favore della società appellante. In conseguenza di quest’ultimo esito, il Consiglio di Stato con sentenza n. 10646 del 2023 ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse.