Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Sabaudia, assistito dall’Avv. D’Angelo, contro la Inwit SpA, in materia di silenzio assenso sulla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni.
La INWIT S.p.A. – Infrastrutture Wireless Italiane impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento del Comune di Sabaudia con cui era stata respinta l’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una infrastruttura per impianto di telecomunicazioni multigestore, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata come Zona di Protezione Speciale (ZPS). La società chiedeva altresì che fosse accertato il silenzio assenso da parte del Comune sulla detta istanza, perfezionatori prima ancora del detto provvedimento di rigetto, in base alle previsioni dell’art. 44, comma 10, del D.Lgs 259 del 2003.
Il TAR del Lazio accoglieva il ricorso di INWIT, ritenendo che, sulla base della vigente normativa, in mancanza dell’adozione da parte del Comune di provvedimenti espressi entro i termini di legge, si fosse formato il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica.
Il Comune di Sabaudia, assistito dall’Avv. D’Angelo, ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato che con Sentenza n. 08341/2025 del 28.10.2025 ha accolto l’appello sulla base delle deduzioni difensive proposte, statuendo che:
• in attuazione della Direttiva n. 92/94/CEE (c.d. direttiva Habitat), nonché della Direttiva n. 74/409/CEE (c.d. direttiva uccelli), volte a garantire il mantenimento degli habitat naturali nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non può formarsi il silenzio-assenso sulla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), che deve essere sempre adottata con provvedimento espresso;
• il principio di precauzione, di derivazione europea, impone che ogni decisione sulla compatibilità ambientale nelle Zone di Protezione Speciale sia il risultato di un atto formale dell’autorità competente; la mancata adozione di un provvedimento esplicito in materia di VINCA da parte delle amministrazioni coinvolte non può equivalere a un’autorizzazione tacita.
Il Consiglio di Stato ha dunque riformato la sentenza del TAR, confermando la legittimità del diniego comunale e rigettando il ricorso di INWIT.
