TAR Sicilia – Palermo: accertata l’illegittimità del silenzio del Comune di Trapani in materia di inquinamento acustico
Con sentenza della Sezione II del TAR Sicilia – Palermo (udienza del 21 novembre 2025), ottenuta nell’interesse del Comitato Centro Storico e di numerosi residenti e operatori economici del centro storico di Trapani, gli Avvocati Donato D’Angelo ed Elisabetta Abelardi, dello Studio Legale D’Angelo Pernazza, hanno conseguito un importante risultato in materia di tutela dall’inquinamento acustico e di responsabilità dell’amministrazione comunale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Trapani rispetto agli obblighi imposti dall’art. 6 della legge n. 447 del 1995, per la mancata adozione:
• del Piano di classificazione (zonizzazione) acustica del territorio comunale;
• del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e del conseguente adeguamento della normativa locale.
Il TAR ha quindi ordinato al Comune di Trapani di adempiere a tali obblighi entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha condannato l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite.
Con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza sindacale in materia di “movida”, il Tribunale ha preso atto del ritiro del provvedimento in autotutela da parte del Comune, dichiarando l’azione improcedibile su tale specifico profilo.
Resta centrale l’affermazione del principio secondo cui l’Amministrazione non può rinviare sine die l’adozione di strumenti regolatori espressamente previsti dalla legge, specie quando sono coinvolti diritti fondamentali quali la tutela della salute, il diritto al riposo, il rispetto della vita privata e la qualità della vita nei contesti urbani.
La pronuncia riveste particolare rilievo non solo per la comunità locale, ma anche sul piano generale, poiché riafferma il principio di buon andamento e di doverosità dell’azione amministrativa, chiarendo che l’inerzia della Pubblica Amministrazione in materia di pianificazione e regolamentazione acustica è sindacabile in sede giurisdizionale.
Un risultato significativo che contribuisce a rafforzare la tutela dei cittadini e degli operatori economici nei confronti di fenomeni di inquinamento acustico e di carenze strutturali nella regolazione del territorio.
