Il TAR Lazio declina la giurisdizione sulla controversia relativa all’assegnazione di incarichi pediatrici, qualificandola come materia di competenza del giudice ordinario in ragione della natura libero-professionale del rapporto tra ASL e medici convenzionati.

TAR LAZIO DICHIARA LA PROPRIA CARENZA DI GIURISDIZIONE RISPETTO AD UNA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI ZONE MANCHEVOLI DI PEDIATRIA

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da due medici contro la Regione Lazio. Avversa la loro esclusione dalla procedura di trasferimento per l’assegnazione di incarichi di pediatria di libera scelta a tempo indeterminato.

Il tribunale, però, non è entrato nel merito della questione. Con la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la controversia non rientri nella competenza del giudice amministrativo, ma debba essere trattata dal giudice ordinario.

Secondo il TAR, il rapporto tra le ASL e i medici convenzionati è di natura libero-professionale e non configura una procedura concorsuale pubblica in quanto la formazione della graduatoria non integra i motivi discrezionali, ma deve essere quantificata esclusivamente sulla base di elementi determinati dalla legge.