Inammissibilità dell’Opposizione di Terzo ex art. 108 c.p.a. avverso la Sentenza del Consiglio di Stato in materia edilizia

I proprietari degli appartamenti di un edificio abusivo hanno proposto dinanzi al Consiglio di Stato l’opposizione di terzo (ex art. 108 c.p.a.) avverso la sentenza n. 6169 del 2019 del medesimo Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello proposto della Regione Lazio avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 2817/2008 sulla legittimità del provvedimento del Comune di Sabaudia di c.d. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001.

I ricorrenti hanno sostenuto di essere venuti a conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6169/2019 che statuiva sull’abusiva costruzione della palazzina solo successivamente all’acquisto dei rispettivi appartamenti, ovvero,a seguito dell’avvio di un procedimento di autotutela adottato dal Comune volto all’annullamento dell’esistente permesso di costruire in sanatoria. Il Comune resistente assistito dall’Avv. D’Angelo ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 108 c.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato, rilevando che i ricorrenti non potevano qualificarsi come terzi estranei al giudizio in precedenza conclusosi, bensì come successori a titolo particolare della società costruttrice, parte del processo originario. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 10879 del2023, accogliendo le difese dello Studio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo che i ricorrenti, in qualità di aventi causa della ditta costruttrice, subentrano nella sua posizione giuridica del loro dante causa ovvero la ditta costruttrice, sono soggetti agli effetti della sentenza resa nei confronti di quest’ultima. Inoltre, con detta sentenza si è statuito che l’opposizione di terzo ordinaria è esperibile solo da chi vanta un diritto autonomo e incompatibile con la decisione impugnata, condizione non riscontrata nel caso di specie.