Il Consiglio di Stato statuisce sulla distinzione tra le serre agricole fisse e quelle mobili e sulla necessità del parere paesaggistico

Un operatore economico ha impugnato i provvedimenti adottati dal Comune di Sabaudia che vietavano la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di serre stagionali mobili (per circa 65.000 mq) e una vasca di recupero acque in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, in assenza dell’autorizzatone paesaggistica e del titolo edilizio. Il ricorrente ha dedotto che tali opere, in quanto riconducibili alla fattispecie delle serre mobili, rientrassero tra gli interventi c.d. di edilizia libera previste dal DPR n. 380/2001 e, quindi, non necessitavano di specifiche autorizzazioni paesaggistiche, del permesso di costruire ecc..

Il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 111 del 27 febbraio 2023 ha accolto il ricorso.

l’Amministrazione comunale, assistito dall’Avv. D’Angelo, ha impugnato la decisione del TAR dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con l’allegata sentenza n. 02501 del 2024, pronunciato il 5 dicembre 2023, ha accolto l’appello del Comune, condividendo le argomentazioni dello Studio sul difetto dei presupposti per qualificare l’intervento come serra mobile stagionale, in assenza del requisito della temporaneità, e sulla configurabilità nel caso concreto della fattispecie di serra fissa, con conseguente alterazione permanente dello stato dei luoghi, che richiedeva necessariamente la preventiva autorizzazione paesaggistica. Inoltre, il C.d.S. ha accolto l’ulteriore censura dello Studio sulla mancata destinazione agricola di parte delle aree individuate che non potevano essere considerate ai fini del computo delle superfici serricole.