Se l’offerta non è conveniente, la stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione di una gara di appalto pubblico.

ANAC con la Delibera n. 79 del 29 gennaio 2020 ha precisato che la facoltà di non aggiudicare una gara di appalto risponde a un’immanente valutazione dell’interesse pubblico attuale da parte del committente che trova fondamento nel principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa.
Nonostante il Codice degli Appalti adottato con D.Lgs. n. 50/2016 non abbia riprodotto l’art. 55, comma 4, del dlgs n. 163/2006 (che consentiva alla stazione appaltante di prevedere nella legge di gara che non si sarebbe proceduto all’aggiudicazione nel caso di unica offerta valida), la facoltà di non aggiudicare, contemplata dal comma 12 dell’art. 95 del vigente Codice, si applica anche in caso di unica offerta se «non conveniente» o «inidonea» in relazione all’oggetto del contratto.
Il potere di non aggiudicare ha «carattere amplissimo» ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti e è esercitabile anche in caso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.