Debiti tributari e cessione di ramo d’azienda – Trib. Roma n. 10716 del 2019

In caso di cessione di ramo d’azienda, la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti tributari della società cedente (cfr. art. 2560 c.c.) può essere limitata nel caso in cui l’atto notarile di trasferimento contenga un elenco dettagliato dei debiti tributari effettivamente ceduti alla società acquirente. In tale evenienza la società acquirente sarà responsabile in solido con la cedente per tutti i debiti tributari di quest’ultima, ma solo per i debiti tributari derivanti dalle posizioni trasferite.
Il principio sopra riportato è stato affermato dal Tribunale di Roma in una pronuncia resa tra l’INAIL e una società assistita dallo studio. In un primo momento la società acquirente il ramo d’azienda aveva ricevuto una cartella di pagamento per l’omesso versamento di premi INAIL riferibili non solo all’azienda acquisita, ma anche a posizioni rimaste nella sfera giuridica del cedente. Con l’assistenza dei professionisti dello studio, la società acquirente ha introdotto un giudizio per far limitare l’estensione della propria responsabilità alle sole posizioni effettivamente acquistate e per le quali già nella fase preparatoria dell’operazione era stato previsto un esborso nei confronti dell’INAIL.
Il testo completo della pronuncia è disponibile qui: Tribunale di Roma – Sentenza n. 10716 del 03.12.2019